Rinnovo Consiglio d'Istituto
Ai genitori degli alunni dell’Istituto
Si comunica che, come stabilito dall’USR Emilia Romagna le elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO sono indette nei seguenti giorni:
Si ritiene opportuno riassumere i vari adempimenti, scadenze e modalità. 1 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Competenze
2 – FORMAZIONE LISTE
I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano le liste. – LISTE E VERIFICA DEI CANDIDATI La Commissione elettorale verifica che le liste siano:
La Commissione elettorale, inoltre:
Di tutte le operazioni effettuate la commissione elettorale redige un verbale. Le decisioni prese sulla regolarizzazione delle liste sono rese pubbliche entro 5 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle liste, mediante affissione all’albo, e possono essere impugnate entro i due giorni successivi alla data di affissione all’albo, con ricorso all’USR competente, che si pronuncia in merito nel termine di due giorni.Le liste definitive sono affisse all’Albo e sono inviate ai seggi elettorali all’atto del loro insediamento. – PROPAGANDA ELETTORALE L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai presentatori di lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi dal 9 novembre 2022 al 25 novembre 2022. Le richieste delle riunioni devono essere presentate dagli interessati al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima. – COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI Il seggio elettorale sarà unico. Ogni seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. La Commissione elettorale si farà carico di individuare tra le varie componenti i nominativi di n° 1 Presidente e n° 2 Scrutatori per ogni seggio elettorale. Detti nominativi dovranno essere riferiti in segreteria per la notifica delle nomine. 5 - PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE Le schede elettorali sono suddivise in gruppi con espressa indicazione della categoria mediante la dicitura
Tutte le schede recano l’indicazione del seggio e del numero romano di ciascuna lista elettorale riferita alla componente della categoria di riferimento. Le schede devono essere vidimate dalla firma di uno degli scrutatori del seggio, qualora la firma sia apposta in anticipo, le schede devono essere custodite in plichi sigillati e siglati in corrispondenza dei lembi di chiusura. Sulla parte interna delle schede elettorali, accanto al motto di ciascuna lista, sono riportati i nominativi dei candidati. 6 – MODALITA’ DELLE VOTAZIONI L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio.Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato sulla scheda. Le preferenze che possono essere espresse sono: n. 2 per i genitori, n. 2 per i docenti, n. 2 per gli studenti, n. 1 per i rappresentanti del personale A.T.A. Il voto può essere espresso sia per la lista, sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, dello stesso istituto votano una sola volta. 7 - SCRUTINIO Tutte le decisioni dei seggi sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente.Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e non possono essere interrotte prima della loro conclusione. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio. Delle operazioni di scrutinio si redige duplice verbale originale sottoscritto in ogni foglio da presidente e scrutatori presenti. Dal processo verbale devono risultare:
Se l’elettore ha espresso preferenza per candidati di una lista diversa da quella contrassegnata, il voto deve essere validamente attribuito alla lista prescelta e non ai candidati. Se, invece, l’elettore ha espresso le preferenze per il/i candidati senza contrassegnare alcuna lista, il voto viene validamente attribuito alla lista del/dei candidati prescelti ai quali si riconosce la preferenza. Se le preferenze espresse sono eccedenti il numero massimo consentito, il presidente procede alla riduzione delle preferenze eccedenti rispettando l’ordine di inserimento dei candidati nella lista. Le schede elettorali che non indicano voto/i di preferenza per i candidati sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista selezionata. L’annullamento della scheda viene disposto solo qualora il presidente e gli scrutatori non abbiano potuto interpretare in alcun modo la volontà dell’elettore (ad esempio, quando sono state selezionate due liste, o il voto reca un esplicito segno di riconoscimento). Il verbale originale predisposto da ciascun seggio al termine delle operazioni di scrutinio è posto in busta chiusa, recante la dicitura “Elezione del Consiglio di istituto”. Lo stesso deve essere consegnato a cura del Presidente al Seggio n. 1, competente al fine di procedere all’attribuzione dei posti ed alla proclamazione degli eletti. 8 - ATTRIBUZIONE DEI POSTI Le operazioni di attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1 integrato allo scopo da altri due componenti individuati dal dirigente scolastico tra i membri degli altri seggi elettorali.Appena ricevuti i verbali degli scrutini degli altri seggi, il seggio n. 1, nella sua nuova composizione, riassume gli esiti delle operazioni di scrutinio di tutti gli altri seggi, che acquisisce quali dati non modificabili. Quindi procede alla determinazione della cifra individuale di ciascuna lista, sommando i voti validi risultanti dagli atti trasmessi dai diversi seggi e la cifra individuale di ciascun candidato, sommando i voti di preferenza. Per l’assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista si procede come indicato di seguito:
Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria dei quozienti ordinati in senso decrescente. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità anche di cifra elettorale, si procederà per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, allora i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l’ordine dei quozienti. Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. A parità di preferenze ottenute, i candidati di una stessa lista sono individuati in funzione dell’ordine numerico di collocazione nella lista. Lo stesso criterio si segue nel caso in cui tutti i candidati della stessa lista non abbiano ottenuto alcuna preferenza. 9 - PROCLAMAZIONI E RICORSI Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti nelle 48 ore successive alla conclusione delle operazioni di voto, mediante comunicazione del correlato elenco pubblicato all’albo della scuola e all’albo on line. I rappresentanti di lista o i candidati interessati possono presentare motivato ricorso avverso la proclamazione degli eletti entro i successivi 5 giorni alla commissione elettorale, che decide in merito nel termine di 5 giorni. – MODULISTICA In allegato il modello di verbale presentazione delle liste. IL DIRIGENTE SCOLASTICO |